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O.M. 03/06/2002 n. 3217

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito Decreto, alla nomina di una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e un esperto designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un esperto designato dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e due esperti designati dal presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. La commissione ha sede presso gli uffici della struttura commissariale e coadiuva il commissario medesimo ed il soggetto attuatore nell'esercizio dei loro incombenti.

2. Il compenso spettante ai componenti della commissione di cui al precedente comma l sarà determinato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Al presidente e ai componenti della commissione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 17, comma quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 4, comma 12-bis, della Legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al relativo regolamento attuativo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 11.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al commissario delegato sono assegnate le seguenti risorse finanziarie

a) l'introito dei mutui ventennali che la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, l'importo di euro 413.165,52, a valere sulle risorse finanziarie iscritte al- l'U.P.B. 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'anno 2001 all'anno 2020, così come indicato nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, allegato G, e relativamente alla voce "Friuli-Venezia Giu lia - laguna di Grado-Marano"; a tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce le risorse finanziarie, in deroga alle disposizioni della Legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria, allo scopo istituita, intestata al commissario delegato

b) euro 2.582.284,49 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a valere sulle risorse finanziarie previste dal già citato Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, allegato G, relativamente alla voce "Friuli-Venezia Giulia -laguna di Grado- Marano", che sono trasferite al commissario delegato con le modalità di cui alla lettera a)

c) ulteriori risorse finanziarie di competenza regionali o sub-regionali che gli enti competenti possono trasferire al commissario delegato

d) fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati alla realizzazione delle opere di tutela dell'area interessata dall'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza; a tal fine il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a nuovi finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali.

2. Relativamente ai fondi di cui al precedente comma 1, lettera a), qualora l'accensione del mutuo avvenga presso la Cassa depositi e prestiti, la concessione del mutuo potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verrà comunicata, alla prima adunanza utile, la concessione effettuata.

3. Il Commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002 Il Ministro: Scajola

 

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